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IVA al 5% per il BASILICO e al 22% per il PREZZEMOLO

Abbiamo esitato ad includere questo nostro articoletto nella categoria “fiscale & societario” del nostro blog, ritenendo più opportuno includerlo nella categoria “humor”.  In effetti, però, si può anche far sorridere (e riflettere) al di là della forma.

Procediamo ad illustrare il caso, tra il serio ed il faceto.

Dal 23 luglio 2017 è stata stabilità la nuova aliquota IVA del 5% per il basilico, il rosmarino e la salvia, freschi, nonché per l’origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione, oltre alle piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (ma non le piante di origano !).

Lo prevede l’articolo 21 della legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015/2016), pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 158 dell’8 luglio 2016.

Si noti che le piante allo stato vegetativo di origano scontano l’Iva ad aliquota ordinaria del 22% e quindi ne consegue che:

  • se l’origano è secco (o in fase di essiccazione), a rametti o sgranato, sconta l’Iva del 5%
  • se l’origano è allo stato vegetativo, sconta l’Iva ad aliquota del 22%

Viene quindi inserito fra i prodotti con aliquota Iva al 5% anche l’origano a rametti o sgranato che sinora scontava l’Iva ordinaria del 22 per cento. [1]

Non è ben chiaro però quale possa essere l’aliquota dell’origano fresco destinato all’alimentazione ma non più allo stato vegetativo !

Forse è meglio farlo seccare prima di venderlo ?

Sulla motivazione dell’aliquota Iva del 5% per le piante aromatiche sopra citate, si veda quanto illustrato dagli atti del Senato in riferimento al “Caso EU Pilot 7292/15/TAXU”:

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/965673/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione14-h2_h210#

Alla luce di tale importante novità normativa, un’associazione ha chiesto una consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate in merito all’interpretazione del n. 1-bis) della tabella A, parte II-BIS [2], allegata al DPR 633/72 (ossia, relativa all’aliquota Iva del 5% per le suddette piante), per la corretta applicazione dell’aliquota Iva da applicare ad alcune confezioni di erbe aromatiche.

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con propria risoluzione 56/E del 3 maggio 2017, commentata nel seguente articolo, che vale la pena di leggere:

http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/basilico-rosmarino-e-salviaiva-al-5-solo-senza-altri-aromi

Nella risoluzione suddetta l’Agenzia delle Entrate, interpretando correttamente la legge, prevede che per le “piante aromatiche in vaso” di menta, alloro, maggiorana, origano, prezzemolo, l’aliquota IVA è quella ordinaria del 22%.

Mentre, come già specificato, per le “piante aromatiche in vaso” di basilico, rosmarino, salvia, l’aliquota IVA è del 5%.

Ora, perché il prezzemolo sconti il 22% mentre il basilico il 5% è un mistero, nonostante siano entrambi ampiamente utilizzati nella nostra cucina.

Questa quindi è una disparità inaccettabile che dovrebbe essere posta all’attenzione dei nostri chef.

 

Studio Santi & Associati © Dicembre 2017 

[1] Fonte: Il Sole 24 Ore del 4 febbraio 2017.

[2] 1-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all'alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia (v. d. ex 12.07);