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MAI PIÙ RETRIBUZIONI IN CONTANTI

Il pagamento della retribuzione in contanti è oramai una pratica in disuso, ma esistente ancora nelle piccole realtà, soprattutto nei casi di anticipi sulla retribuzione.

Ebbene ciò non dovrà più accadere a far tempo dal 1° luglio 2018. Infatti, l’art. 1 c. 910-914 della l. 27 dicembre 2017 n. 205, prevede espressamente che “i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore”.

Le retribuzioni e i compensi potranno essere corrisposti soltanto mediante:

  1. Bonifico bancario sul c.c. del lavoratore;
  2. Strumenti di pagamento elettronico;
  3. Pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. Assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato in caso di impedimento del primo.

Il divieto di utilizzo del contante riguarda tutti i rapporti di lavoro subordinato (di cui all'art. 2094 c.c.), indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché tutti in rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalla cooperative con i propri soci lavoratori.

Sono invece esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui si è parlato i rapporti di lavoro stipulati con le pubbliche amministrazioni e di lavoro domestico.

La violazione di tale obbligo comporterà in capo al datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro.

L'obbligo del rispetto delle modalità di pagamento indicate si affianca all'obbligo di consegnare ai lavoratori, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto paga in cui, oltre alle generalità del lavoratore, devono essere indicati: il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari, tutti gli elementi che compongono retribuzione, nonché le trattenute (l. n. 4 del 5 gennaio 1953).

È consigliabile, quindi, ai fini probatori, che venga tenuta una ricevuta dell'avvenuta consegna ai lavoratori del prospetto paga, sia in caso di consegna cartacea che telematica. Infatti, anche nel caso di violazione di quest’obbligo la legge prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro.

A tal proposito, si precisa che la L. n. 205/2017 prevede espressamente che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

 

(Per gentile concessione dell’avv. Eleonora Pini _  Febbraio 2018)

www.studiolegaleeleonorapini.it