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APPALTI, SUBAPPALTI e RITENUTE FISCALI sui REDDITI di LAVORO DIPENDENTE

Como, 28 Gennaio 2020.

Gentili Clienti,

Il cosiddetto Decreto Fiscale collegato alla Legge Finanziaria 2020, tra l’altro, ha introdotto da quest’anno una norma di grande impatto a livello organizzativo ed amministrativo per molti settori economici e non solo nell’ambito dell’edilizia.

La norma è contenuta nell’articolo 4 del D.L. 124/2019 (ossia il sopra citato Decreto Fiscale), di cui riportiamo in allegato il testo integrale.

Esaminiamo il testo dei primi due commi del suddetto decreto, esposto al netto dei riferimenti normativi che ne appesantiscono la lettura.

"I committenti imprenditori che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi

  • 1) di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa,
  • 2) tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati
  • 3) caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente
  • 4) con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma,

sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione".

A dispetto delle apparenze, l’ambito di applicazione di tale norma è potenzialmente molto vasto e, considerando i gravosi adempimenti previsti, occorre innanzitutto individuarne il perimetro applicativo.

Alla data in cui scriviamo, i dubbi interpretativi sono numerosi e si attendono chiarimenti ufficiali, che probabilmente arriveranno da Telefisco, l’evento annuale organizzato da Il Sole 24 Ore, quest’anno previsto per giovedì 30 gennaio, che vedrà il consueto incontro tra gli esperti del quotidiano economico e alcuni funzionari dell’Agenzia delle Entrate, chiamati a chiarire la portata delle norme introdotte con la Legge Finanziaria 2020 e con il relativo decreto fiscale sopra citato.

Tra i vari dubbi, dovrebbe esserci almeno una certezza e cioè che la norma si considera se sono presenti tutte e 4 le condizioni citate nel riquadro, ma anche qui il condizionale è d’obbligo, sebbene l’interpretazione letterale non lascerebbe spazio per altre letture.

Nell’attesa di conoscere i chiarimenti ufficiali, possiamo almeno esporre i principali dubbi in ambito applicativo:

  • Come si determina il “prevalente utilizzo di manodopera” ?
  • L’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente dev’essere anch’esso prevalente rispetto all’utilizzo dei beni propri (visti dal lato dell’appaltatore e dell’eventuale subappaltatore) ?
  • Cosa si intende per beni strumentali “riconducibili in qualunque forma” al committente ?

Per inciso, sino ad ora i media specializzati in ambito fiscale, in riferimento alla norma in questione, si sono dedicati quasi esclusivamente agli adempimenti sopra citati, mentre gli aspetti riguardanti l’ambito applicativo – che ne stanno a monte - sono stati sostanzialmente tralasciati.

Riteniamo invece che la norma debba essere in primo luogo esaminata e chiarita per individuarne il perimetro applicativo, dopodiché ci si può concentrare sugli adempimenti conseguenti.

Infatti, per esempio, a distanza di tempo, è molto difficile stabilire se l’appaltatore e l’eventuale subappaltatore abbiano o meno utilizzato beni strumentali che non siano di proprietà del committente (o ad esso riconducibili in qualsiasi forma). E’ quindi sufficiente che l’appaltatore (e l’eventuale subappaltatore) rilascino una dichiarazione al committente in cui affermano che hanno utilizzato nell’ambito dell’esecuzione dell’opera e/o del servizio solo beni strumentali propri per evitare i gravosi adempimenti ?  Sono aspetti che devono essere chiariti prima di capire quale possa essere in concreto la portata della novità normativa.

Ci riserviamo quindi di fornire ulteriori chiarimenti non appena disponibili.

Cordiali saluti.

STUDIO SANTI & Associati 

 

P.S.: in realtà da Telefisco non sono arrivati i chiarimenti attesi.