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COME FUNZIONA il CREDITO di IMPOSTA per i canoni di locazione e di leasing degli immobili destinati allo svolgimento di attività economiche

03.06.2020.

L’emergenza sanitaria “Covid-19”, le cui misure di contenimento dei contagi hanno causato una grave emergenza economica, ha indotto il Governo in carica ad emanare più provvedimenti normativi sotto forma di Decreti Legge, l’ultimo dei quali denominato “Decreto Rilancio”.

Il credito di imposta in questione è previsto dall’articolo 28 del citato “Decreto Rilancio”, articolo che, in estrema sintesi, prevede quanto segue:

  • Il credito di imposta è destinato ai soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro, riferiti all’anno di imposta 2019
  • La misura del credito è del 60% dei canoni di locazione e di leasing di immobili destinati ad attività economiche relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020
  • Per i contratti di affitto di azienda il credito di imposta è stabilito nella misura del 30%
  • Il credito d'imposta è commisurato quindi all'importo pagato al locatore nel periodo d'imposta  2020 con  riferimento  a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio
  • Ai  soggetti  locatari (o affittuari) esercenti  attività  economica,  “il  credito  d'imposta   spetta  a condizione che abbiano subito una diminuzione  del  fatturato  e/o  dei corrispettivi nel mese di riferimento  di  almeno  il  cinquanta  per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente”
  • Occorre quindi confrontare “fatturato e corrispettivi” dei mesi suddetti con i corrispondenti mesi del 2019 per individuare gli aventi diritto
  • Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  di pagamento dei canoni (ossia da presentare nel 2021) oppure  in compensazione con altri tributi e contributi nei modelli F24 successivamente al pagamento dei canoni stessi
  • A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 19 maggio 2020, e fino al 31 dicembre  2021,  i  soggetti  beneficiari  del credito d'imposta  possono,   in  luogo dell'utilizzo in compensazione, optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti, comprese banche ed altri intermediari finanziari
  • Per l’utilizzo in compensazione nei modelli F24 occorre un apposito codice tributo, che alla data in cui scriviamo non risulta ancora pubblicato
  • Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono definite le modalità attuative per poter esercitare la cessione del credito di imposta, ma alla data in cui scriviamo non risulta ancora emanato

 

Quindi, il decreto che inizialmente veniva chiamato “Decreto Aprile” in quel mese non ha visto la luce ed è stato pubblicato il 19 maggio ma per il credito di imposta (così come per altri 97 casi) si deve far riferimento al rispettivo provvedimento di attuazione.

Ad oggi, 3 giugno 2020, il provvedimento suddetto non c’è ancora e il codice tributo neppure.

Pertanto, una tal misura di sostegno economico ai soggetti esercenti attività economica, vittime economiche del Covid-19, arriverà in ogni caso con grave ritardo e ci si chiede perché occorra tutto questo tempo per ottenerla.

Teniamo conto che si tratta della possibilità di “monetizzare” un credito verso l’Erario, sorto in una situazione eccezionale di emergenza, ma che allo stato attuale non è “fluido” ma “cristallizzato” e quindi per ora inutile.

Oltre al fatto che per ottenerlo occorre pagare i canoni di locazione e di leasing immobiliare, da parte di soggetti già pesantemente provati da un blocco forzoso dell’attività e con una situazione finanziaria da ricostruire faticosamente.

Lasciamo ai lettori ogni commento sull’efficacia e sulla tempestività della misura economica in esame.

Sappiamo che per ogni giorno che passa invano senza aiuti concreti (leggasi “liquidità” e i suoi surrogati) c’è qualche azienda che non riaprirà o che una volta riaperta poi chiuderà, con tutto quel che ne consegue in termini economici e di impatto sull’occupazione.