CREDITO di IMPOSTA per i CANONI di LOCAZIONE e di LEASING per IMMOBILI detenuti per lo svolgimento di ATTIVITA' ECONOMICHE
27.05.2020
Gentili Clienti,
il “Decreto Rilancio” contiene diversi incentivi economici sotto forma di credito di imposta (ossia di crediti nei confronti dell’Erario), tra i quali quello indicato in oggetto e che interessa tutti i soggetti che svolgono attività di impresa e professionale con ricavi e compensi fino a 5 milioni di euro e che detengono immobili a tale titolo di locazione e di leasing per lo svolgimento dell’attività stessa.
In estrema sintesi:
- La misura del credito di imposta è del 60% dei canoni di locazione e di leasing dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020
- Il credito d'imposta è commisurato all'importo pagato nel periodo d'imposta 2020 per le mensilità suddette
- Il credito d'imposta spetta a condizione che i potenziali interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019
- Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione con altri tributi e contributi nei modelli F24
- Il credito di imposta è cedibile, anche parzialmente, a terzi soggetti comprese banche ed altri intermediari finanziari (ma per la cessione occorre attendere un provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate)
- Si aggiunge anche un credito di imposta del 30% per i canoni dei mesi suddetti per i contratti di affitto di azienda
Di seguito, in coda al presente messaggio, riportiamo l’articolo 28 del decreto suddetto con l’evidenza degli aspetti essenziali della norma.
Il ns. studio sta effettuando le verifiche contabili per individuare gli aventi diritto sulla base delle condizioni sopra indicate ed invierà loro la richiesta della documentazione comprovante il pagamento dei canoni per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Infatti, la condizione necessaria per fruire del credito di imposta è aver pagato i canoni di locazione e di leasing immobiliare e quindi per il calcolo dello stesso occorre dimostrare il pagamento con mezzi tracciati e quindi diversi dai contanti.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
STUDIO SANTI & Associati
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Art. 28
Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo e affitto d'azienda
1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure
di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o
professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro
nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta
nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non
abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o
all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di lavoro
autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di
servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi
di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento
dell'attivita' industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale
dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per
cento dei relativi canoni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle
strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume
di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti
non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti
religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di
locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non
abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' istituzionale.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' commisurato
all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a
ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture
turistico ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a
ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari
esercenti attivita' economica, il credito d'imposta spetta a
condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per
cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e' utilizzabile
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7.Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano
i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
8.Il credito d'imposta di cui al presente articolo non e'
cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese
sostenute.
9.Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
10.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.424,1
milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.