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CREDITO di IMPOSTA per i CANONI di LOCAZIONE e di LEASING per IMMOBILI detenuti per lo svolgimento di ATTIVITA' ECONOMICHE

27.05.2020

Gentili Clienti,

il “Decreto Rilancio” contiene diversi incentivi economici sotto forma di credito di imposta (ossia di crediti nei confronti dell’Erario), tra i quali quello indicato in oggetto e che interessa tutti i soggetti che svolgono attività di impresa e professionale con ricavi e compensi fino a 5 milioni di euro e che detengono immobili a tale titolo di locazione e di leasing per lo svolgimento dell’attività stessa.

In estrema sintesi:

  • La misura del credito di imposta è del 60% dei canoni di locazione e di leasing dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020
  • Il credito d'imposta è commisurato all'importo pagato nel periodo d'imposta  2020 per le mensilità suddette
  • Il  credito d'imposta spetta a condizione che i potenziali interessati abbiano subito una diminuzione  del  fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019
  • Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione con altri tributi e contributi nei modelli F24
  • Il credito di imposta è cedibile, anche parzialmente, a terzi soggetti comprese banche ed altri intermediari finanziari (ma per la cessione occorre attendere un provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Entrate)
  • Si aggiunge anche un credito di imposta del 30% per i canoni dei mesi suddetti per i contratti di affitto di azienda

Di seguito, in coda al presente messaggio, riportiamo l’articolo 28 del decreto suddetto con l’evidenza degli aspetti essenziali della norma.

Il ns. studio sta effettuando le verifiche contabili per individuare gli aventi diritto sulla base delle condizioni sopra indicate ed invierà loro la richiesta della documentazione comprovante il pagamento dei canoni per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Infatti, la condizione necessaria per fruire del credito di imposta è aver pagato i canoni di locazione e di leasing immobiliare e quindi per il calcolo dello stesso occorre dimostrare il pagamento con mezzi tracciati e quindi diversi dai contanti.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

STUDIO SANTI & Associati

Via Morazzone n.21

22100 COMO (CO)

Tel. +39 031 265927 – 266484

Fax +39 031 3301656

www.studio-santi.it

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Blog: http://www.studio-santi.it/blog/

Novità Fiscali e Normative: www.studio-santi.com

 

Art. 28

 

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso  non

                    abitativo e affitto d'azienda

 

  1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle  misure

di prevenzione e contenimento connesse  all'emergenza  epidemiologica

da COVID-19,  ai  soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa,  arte  o

professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di  euro

nel periodo d'imposta precedente a  quello  in  corso  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, spetta un  credito  d'imposta

nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile  del  canone  di

locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non

abitativo  destinati  allo  svolgimento  dell'attivita'  industriale,

commerciale,  artigianale,  agricola,  di   interesse   turistico   o

all'esercizio  abituale  e  professionale  dell'attivita'  di  lavoro

autonomo.

  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti  di

servizi a prestazioni complesse o di affitto  d'azienda,  comprensivi

di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo  svolgimento

dell'attivita' industriale, commerciale,  artigianale,  agricola,  di

interesse  turistico  o  all'esercizio   abituale   e   professionale

dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta nella  misura  del  30  per

cento dei relativi canoni.

  3. Il credito di imposta  di  cui  ai  commi  1  e  2  spetta  alle

strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente  dal  volume

di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

  4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta  anche  agli  enti

non commerciali, compresi gli enti  del  terzo  settore  e  gli  enti

religiosi  civilmente  riconosciuti,  in  relazione  al   canone   di

locazione, di leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non

abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' istituzionale.

  5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e'  commisurato

all'importo versato nel periodo d'imposta  2020  con  riferimento  a

ciascuno dei mesi di marzo,  aprile  e  maggio  e  per  le  strutture

turistico ricettive con attivita' solo stagionale con  riferimento  a

ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno.  Ai  soggetti  locatari

esercenti  attivita'  economica,  il  credito  d'imposta   spetta   a

condizione che abbiano subito una diminuzione  del  fatturato  o  dei

corrispettivi nel mese di riferimento  di  almeno  il  cinquanta  per

cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

  6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e'  utilizzabile

nella dichiarazione dei redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  di

sostenimento  della  spesa  ovvero   in   compensazione,   ai   sensi

dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,

successivamente  all'avvenuto  pagamento  dei  canoni.   Il   credito

d'imposta non concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle

imposte  sui  redditi  e  del  valore  della   produzione   ai   fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi di  cui  al  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  7.Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano

i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24  dicembre

2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre  2000,

n. 388.

  8.Il  credito  d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non   e'

cumulabile con il  credito  d'imposta  di  cui  all'articolo  65  del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle  medesime  spese

sostenute.

  9.Le disposizioni del presente articolo si applicano  nel  rispetto

dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della

Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

  10.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in  1.424,1

milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.