IL CREDITO DI IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE, OVVERO COME DARE CON UNA MANO E TOGLIERE CON L’ALTRA
Il Decreto “Cura Italia” tra l’altro prevede un credito di imposta del “60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1” (ossia, negozi e botteghe).
Il testo dell’articolo 65 del suddetto decreto, ed in particolare il suo primo comma, appare chiaro.
Proviamo a leggerlo:
D. L. 17 marzo 2020 n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(G.U. 17 marzo 2020, n. 70)
Articolo 65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi
1 Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2 Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3 Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126
Ma l’Agenzia delle Entrate vuole un’interpretazione diversa da quella letterale.
Infatti, nella circolare del 3 aprile 2020 n. 8/E, al punto 3.1 si esprime come segue:
3.1 Credito d’imposta per negozi e botteghe. Pagamento del canone pattuito
QUESITO: L’articolo 65 del Decreto prevede testualmente che il credito è riconosciuto «nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020». Quindi, letteralmente, sembrerebbe spettare in relazione al canone pattuito senza necessità di verifica dell'eventuale pagamento del medesimo; peraltro, la relazione tecnica ha effettuato la stima sulla base dei contratti registrati che riportano il canone pattuito. Si chiede, in proposito, di chiarire se il credito d’imposta in esame previsto dall’articolo 65 del Decreto matura in relazione al canone di affitto pattuito indipendentemente dal pagamento del medesimo.
RISPOSTA: L’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1. Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.
Dissentiamo energicamente da questa interpretazione, dal momento che la norma non parla affatto di pagamento del canone ed appare evidente che la norma stessa intende dare un aiuto ai soggetti che hanno subito la chiusura forzata delle proprie attività e a cui non è entrato più un centesimo dalla data della chiusura stessa.
Di fatto, tale interpretazione è un’inutile cattiveria, mentre tecnicamente è un’interpretazione oltre la portata massima consentita dalla formulazione testuale e sistematica della norma.
Sempre di fatto e detto in termini pratici, è un classico caso in cui con una mano si dà e con l’altra si toglie.
Un bell’aiuto per chi ne ha bisogno, non c’è che dire.
Studio Santi & Associati © 7 Aprile 2020