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OSSIMORI E CONTRADDIZIONI … A NORMA DI LEGGE

Ma esistono ossimori e contraddizioni a norma di legge ?

Esaminiamo la definizione di “ossimoro” secondo la Treccani:

“Figura retorica che consiste nell’unione sintattica di due termini contraddittori, in modo tale che si riferiscano a una medesima entità. L’effetto che si ottiene è quello di un paradosso apparente; per es.: lucida folliatacito tumulto (G. Pascoli); convergenze parallele (A. Moro); insensato senso (G. Manganelli).”

Uno lo abbiamo individuato nel nostro diritto societario: la “società unipersonale”, ossia la società con un socio unico.

Definiamo a questo punto il termine “società”, ricorrendo ancora alla Treccani:

“1. In senso ampio e generico, ogni insieme di individui (uomini o animali) uniti da rapporti di varia natura (…)

In partic.: a. Insieme di uomini organizzato sulla base di un sistema più o meno strutturato di rapporti naturali, economici, culturali, politici; (…)

2. a. In senso più limitato, associazione, organizzazione di persone che si riuniscono per cooperare a un fine comune (…)

b. In araldica, nel sign. generico di collettività, sono dette armi di s. quelle dei capitoli, monasteri, ordini religiosi e cavallereschi, corporazioni, ecc. (…)

3. a. Ente, di origine contrattuale (contratto di s.) costituito da due o più persone che, con beni comuni, intendono esercitare un’attività economica per dividerne gli utili (…)

b. estens. Unione di due o più persone che stabiliscono di partecipare in comune a un’impresa, dividendo equamente fra loro le spese, i guadagni nonché i rischi e le perdite (…)

5. In biologia (per estens. analogica del sign. primo e fondamentale del termine): a. Con riferimento ad animali, gruppo di individui appartenenti alla stessa specie, tra i quali intercorrono rapporti di collaborazione e divisione del lavoro (…)

b. In botanica, s. vegetale, raggruppamento di piante, sinonimo. di cenosi.”

Quindi, due o più persone, organizzazione di persone, raggruppamento: ossia tutto ciò che richiama il concetto di collettività.

Mentre una società con un solo socio è a tutti gli effetti un “ossimoro”, ossia una contraddizione in termini, dal momento che manca l’elemento caratterizzante della “società”, cioè la pluralità di individui.

Il diritto societario pertanto è riuscito nell’impresa di rendere “collettiva” un organizzazione con un solo individuo !

E per quanto riguarda le contraddizioni ?

Lo stesso diritto societario prevede la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata con un capitale sociale di un euro (un solo euro !), precisando che trattasi di una “società di capitali”.

In termini pratici, si tratta di una società di capitali senza capitali !

Non è proprio un ossimoro in senso stretto ma una contraddizione bella e buona, che fa un po’ sorridere, ma fa anche riflettere.

Fa riflettere sulle magie dell’ordinamento giuridico, che rende ossimori e contraddizioni a norma di legge.

Studio Santi & Associati

Como, 27.10.2023