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FATTURA ELETTRONICA ossia un'operazione nata male e gestita peggio

Era scontato sin dall’inizio di quest’anno che l’introduzione dell’obbligo generalizzato della fattura elettronica, previsto dalla Legge di Bilancio 2018 e con decorrenza dal 1° gennaio 2019, avrebbe comportato dei disagi, soprattutto agli operatori di piccole dimensioni, i quali stanno vivendo malvolentieri un ulteriore grado di informatizzazione forzosa.

Ma all’inizio di quest’anno non era immaginabile il caos che ne sarebbe seguito.

A poco più di un mese dall’introduzione dell’obbligo, la situazione purtroppo è sconfortante e frutto di un’operazione gestita male, molto male, il tutto per la felicità di pochi ma sostanzialmente a discapito di molti.

In estrema sintesi, al momento in cui si scrive, la situazione è la seguente.

Inserimento nel SDI della fattura in formato elettronico: solo con l’intervento del Decreto Legge n.119 del 23.10.2018 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019) si è previsto a regime (ossia dal 1° luglio 2019) un termine congruo per inserire la fattura in formato XML nel Sistema di Interscambio, ossia 10 giorni dalla data di esigibilità dell’Iva e quindi di quella che attualmente è la data di emissione della fattura, in luogo delle ore 24 dello stesso giorno ! Nel 1° semestre 2019 si prevede solo una tolleranza sull’invio tardivo della fattura elettronica nel SDI, ossia l’invio entro la data di liquidazione dell’imposta, senza irrogazione di sanzioni. Sorvoliamo sul fatto che il termine dei 10 giorni però comporta la necessità di integrare il formato della fattura elettronica con inclusione della doppia data, data di esigibilità dell’Iva e data di spedizione al SDI, che stante l’attuale normativa è considerata la data di emissione della fattura. Formato che è ancora da integrare.

Indicazioni frammentarie e prive di organicità da parte dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia delle Entrate ha gestito malissimo l’operazione “Fattura Elettronica”. Ha fornito e sta fornendo in modo frammentario, casuale e non sistematico le informazioni essenziali. Ad oggi sussistono ancora notevoli dubbi sull’operatività, tra i quali spiccano il caso “reverse charge” e le autofatture in tutte le sue fattispecie. Per tacere del ritardo clamoroso (si è arrivati alla prima decade di novembre 2018) con il quale sono state diffuse le istruzioni operative per l’attivazione massiva delle deleghe da parte degli intermediari abilitati, i quali in primo luogo devono registrare al più presto l’indirizzo telematico (codice destinatario o casella PEC) per i propri clienti per poter ricevere in modo organico le fatture dei rispettivi fornitori.

Comportamento delle software house: abbiamo rilevato da più parti e soprattutto per esperienza diretta che molte software house hanno sfruttato a proprio favore una situazione di informazione asimmetrica, per evidenti interessi commerciali. A dirla tutta, per le software house la fatturazione elettronica comporterà nel breve periodo un netto incremento del loro fatturato. Di ciò ne sono state consapevoli da prima ancora che l’argomento entrasse nel vivo del dibattito e della sua trattazione. Abbiamo assistito a un comportamento non proprio improntato verso la collaborazione con i propri clienti, in particolare nei confronti degli studi dei commercialisti (che di fatto costituiscono il volano dell’operazione), ma verso il proprio esclusivo interesse, diffondendo ad arte notizie tendenziose e restando reticenti laddove occorreva un’informazione più puntuale e completa, soprattutto in riferimento all’operatività degli applicativi. Per molti mesi del 2018 l’attenzione è stata orientata verso il ciclo attivo, mentre il problema maggiore è la gestione del ciclo passivo, ma di ciò ci siamo resi conto da soli.

Il mito dell’automatismo: è stato alimentato il mito dell’automatismo, soprattutto da software house e relatori in convegni sponsorizzati dalle software house stesse, con l’avvento della fatturazione elettronica. Automazione nella registrazione delle fatture e quindi automazione di gran parte della tenuta della contabilità; la cui conseguenza nel breve periodo sarebbe quella di una pressione verso il basso dei compensi per la tenuta della contabilità stessa. “Dall’anno prossimo i clienti vi chiederanno uno sconticino per la tenuta della contabilità, data la possibilità di importare i dati in contabilità e di registrare automaticamente le fatture”, come abbiamo sentito durante diversi convegni sull’argomento. L’importazione delle fatture in contabilità è un fatto e comporta l’interruzione del flusso di documenti cartacei, ma l’automatismo totale nella registrazione delle fatture è ben lontano dal vero. L’importazione comporta un importante ausilio nella registrazione, ma l’operatore deve comunque intervenire per imputare correttamente la contropartita e, rispetto alla situazione attuale, deve anche interpretare i “codici natura” (vedi di seguito) in merito alle situazioni di non assoggettamento ad Iva delle operazioni. Senza contare che le fatture provenienti da minimi e forfettari saranno ancora cartacee e quindi con un data entry ancora completo. Trattasi quindi di un mito da sfatare.

Codici Natura vs causali Iva e difficoltà di registrazione delle fatture: I codici natura, da N1 a N7, rappresentano i casi in cui l’iva non è indicata (esclusione, non imponibilità, esenzione, reverse charge, ecc.), ma insieme agli stessi si prevede l’indicazione degli estremi normativi, per esempio, “non imponibile ai sensi dell’art.8, lett.a)”, ma non è obbligatoria. E quindi ciò comporterà una notevole difficoltà nella registrazione di molte fatture in assenza di precisa indicazione, da parte dell'emittente, del riferimento normativo, con buona pace del mito dell’automatismo.

Il problema della leggibilità della fattura: qualcuno si è reso conto del problema della leggibilità della fattura elettronica ?  Il formato XML è concepito per gli elaboratori elettronici e non per gli esseri umani, i quali devono invece ricorrere ad un visualizzatore XML con il quale si ottiene un “foglio di stile”. Anche quest’ultimo non è il massimo della leggibilità: sono tutti uguali e inutilmente prolissi. Ciò – in assenza della “copia di cortesia” – comporterà una difficoltà di leggibilità e quindi di gestione a livello amministrativo. Con ricadute negative sia nel controllo delle fatture ricevute che nella registrazione delle stesse.  Per tacere delle possibili frodi che potrebbero essere favorite proprio da una scarsa trasparenza. Sarebbe opportuno introdurre l’obbligo di inviare ai propri clienti la “copia di cortesia”, ossia la fattura in formato cartaceo o analogico (PDF), parallelamente all’invio della fattura elettronica nel SDI.

E i vertici dei Commercialisti come hanno reagito e come reagiscono ? Non possiamo non rilevare la mancata denuncia della gravità della situazione complessiva da parte dei vertici dei commercialisti, i quali si sono limitati sostanzialmente ad avanzare un’inutile quanto tardiva richiesta di introduzione graduale dell’obbligo. Con l'aggiunta di poche lamentele inoltrate con scarsa convinzione. Ancora adesso e ormai a poco più di un mese dall’introduzione dell’obbligo si insiste con l’introduzione graduale, che oltre ad essere un’iniziativa velleitaria può fornire una falsa aspettativa a coloro che sono in grave ritardo sulla tabella di marcia. Stride il confronto tra il cancan mediatico dello scorso anno sullo spesometro e il sostanziale silenzio di quest’anno sulla fatturazione elettronica.

Provvedimento del Garante della Privacy. Infine, quale ciliegina sulla torta, è appena arrivato il Provvedimento del Garante della Privacy del 15 novembre 2018 nei confronti dell'Agenzia delle entrate sull'obbligo di fatturazione elettronica, il quale indica tra l’altro che  “per i profili di competenza si osserva che l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica, in particolare, anche alle operazioni B2C, così come delineato dalla normativa primaria e secondaria di riferimento, presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali”. Il provvedimento elenca clamorose inosservanze delle norme in materia di privacy, la cui gravità lascia interdetti alla vigilia del’introduzione del’obbligo.

Per maggiori dettagli, si veda il testo del provvedimento http://www.studio-santi.it/media/140/Provvedimento_garante_privacy_su_FE.pdf

L’intero sistema è quindi in grave ritardo sulla tabella di marcia e quanto è successo e quanto sta succedendo non è proprio un esempio fulgido di gestione ottimale di un’operazione estremamente importante per la collettività, un’operazione che comporterà una vera e propria rivoluzione in ambito amministrativo e fiscale.

Un’operazione di tale portata avrebbe necessitato una regia ed un coinvolgimento di tutti gli attori in campo, i quali invece hanno agito e stanno agendo in palese conflitto tra loro, il tutto a favore di pochi e a svantaggio di molti.

Ma come al solito, la buona volontà dei singoli colmerà i vuoti e le lacune del sistema, ad un prezzo però elevato in termini economici, di tempo e di impegno.

 

Studio Santi & Associati © Novembre 2018

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