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APPLICAZIONE DEL REGIME FISCALE DI REALIZZO CONTROLLATO PER GLI SCAMBI DI PARTECIPAZIONI

L'applicazione del regime fiscale di realizzo controllato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 177 del T.U.I.R. per gli scambi di partecipazioni può essere sintetizzata nei seguenti punti:

Ambito di Applicazione: Si applica a operazioni di conferimento di partecipazioni in cui la società conferitaria acquisisce il controllo di un'altra società oppure incrementa una percentuale di controllo già detenuta.

Realizzo Controllato: Il regime prevede un peculiare metodo di calcolo della plusvalenza o minusvalenza che emerge nell'operazione. Non determina un vero e proprio regime di neutralità fiscale, ma può avere effetti simili in caso di "neutralità indotta". Si fa riferimento alla differenza tra il valore di iscrizione delle partecipazioni presso la società conferitaria e il costo fiscalmente riconosciuto presso il soggetto conferente.

Soggetti Coinvolti: Le società coinvolte nel conferimento devono essere società di capitali residenti in Italia. Anche se il requisito della residenza non è esplicitamente previsto al comma 2, viene applicato per coerenza normativa.

Condizioni di Applicabilità: L'applicazione del regime richiede un incremento di capitale sociale della società conferitaria per le partecipazioni conferite. La contropartita per il conferente deve essere rappresentata da azioni o quote della società conferitaria.

Effetti Fiscali: In presenza delle condizioni di realizzo controllato, poiché il valore di iscrizione della partecipazione in capo alla società conferitaria coincide con il costo fiscale della partecipazione per il soggetto conferente, non emergono plusvalenze o minusvalenze imponibili immediatamente.

Questo regime è volto a facilitare i trasferimenti partecipativi necessari per riorganizzazioni societarie mantenendo, entro certi limiti, una continuità fiscale nei valori delle partecipazioni. 

8 Aprile 2025.