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CESSIONE DI CREDITI N.P.L. E TRATTAMENTO FISCALE

E' una prassi quella delle banche di cedere i cosiddetti crediti N.P.L. (Non Performing Loans), ossia crediti deteriorati o non performanti, a società di cartolarizzazione.

La classificazione dei crediti bancari segue le indicazioni della Banca d'Italia e quindi teoricamente dovrebbe essere agevole individuare quelli da rubricare quali N.P.L.

Dal punto di vista contabile, la banca che cede un credito del genere, “ripulisce” il suo bilancio (o, meglio, il suo stato patrimoniale) stralciando detto credito dall'attivo ed iscrivendo tra i costi del conto economico una sopravvenienza passiva o una perdita su crediti e per la differenza un credito verso la società di cartolarizzazione, che poi verrà saldato.

Occorre quindi chiarire dal punto di vista fiscale ed in particolare delle norme in materia di imposte sui redditi come viene trattato il componente negativo di reddito (sopravvenienza passiva o perdita su crediti) a seguito della cessione del credito N.P.L.

Si chiede di rispondere punto per punto alle seguenti domande:

  1. In riferimento a quanto esposto, la cessione del credito N.P.L. genera una sopravvenienza passiva o una perdita su crediti ?

  2. In riferimento alla domanda sub-1), qual è il trattamento fiscale del componente negativo di reddito in termini di sua deducibilità ?

  3. Quali potrebbero essere le possibili contestazioni nell'ambito degli accertamenti fiscali di tale cessione e relativa iscrizione del relativo costo ?

  4. In riferimento alla domanda sub-3), quali possono essere le motivazioni per la difesa ?

  5. Se un'impresa non bancaria intendesse cedere con la clausola “pro soluto” i propri crediti incagliati e difficilmente recuperabili, quali comportamenti – anche eventualmente sulla falsariga di quanto fanno le banche – dovrebbe seguire per dedurre fiscalemente la perdita su crediti (o, in alternativa, la sopravvenienza passiva) con il minor rischio di contestazione fiscale ?

Le risposte sono contenute nel report pubblicato nel nostro sito e raggiungibile tramite il link https://www.studio-santi.it/media/397/19.pdf

 

26.08.2025