Deduzione dei contributi ENASARCO, quali oneri deducibili, per agenti e rappresentanti di commercio nel caso di mancati versamenti da parte della mandante
Agente di commercio in forma di impresa individuale che emette le proprie fatture con l’indicazione della ritenuta fiscale a titolo d’acconto e della trattenuta per contributi Enasarco per la parte a carico dell’agente stesso (8,5% per l’anno 2024 entro il massimale previsto). L’agente, quindi, incassa la propria fattura al netto di ritenuta fiscale e trattenuta Enasarco e pertanto un mancato incasso in tal senso equivale ad un pagamento sebbene tramite la mandante. Ai fini della dichiarazione dei redditi l’agente di commercio utilizza l’attestazione rilasciatagli dalla mandante per dedurre, quale onere deducibile dal reddito complessivo, la quota di contributo a suo carico, che è stata trattenuta e, normalmente, versata dalla mandante.
Ora, quindi, si pone la questione di un agente di commercio a cui è stata trattenuta la quota di contributi Enasarco a suo carico ma la mandante ne ha versati solo per il primo semestre dell’anno, come del resto risulta documentato dall’area riservata Enasarco dell’agente.
È indiscutibile che l’agente di commercio abbia pagato di fatto la sua quota di contributo, avendo subìto la trattenuta, che però la mandante non ha versato.
Ovviamente, la mandante, in qualità di sostituto di contribuzione, è responsabile verso l’Enasarco ma anche verso l’agente per appropriazione indebita.
Si chiede pertanto quanto segue: per l’agente di commercio in questione la deduzione ai fini fiscali della quota di contributo previdenziale Enasarco a suo carico e da lui pagata di fatto a mezzo della trattenuta subìta è comunque possibile sebbene il contributo non sia stato materialmente versato dalla mandante ?
La risposta è contenuta nel report pubblicato nel nostro sito e raggiungibile tramite il seguente link: https://www.studio-santi.it/media/390/18.pdf
27.07.2025

