FATTURE CON DESCRIZIONI GENERICHE: COSTI INDEDUCIBILI

Affinché i costi siano individuabili, i documenti contabili devono riportare natura, qualità e quantità dei beni e/o dei servizi oggetto di scambio, non importa la natura del contratto.
Sono indeducibili i costi relativi a fatture con descrizione generica, per esempio “ultimazione lavori come da contratto di appalto”, anche qualora il contratto a cui si fa riferimento nella descrizione sia a corpo e non a misura: una cosa, infatti, è la forma del contratto e un’altra cosa è, invece, la descrizione riportata nelle fatture. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 11911/2026.
L’articolo 21 del Dpr n. 633/1972 dispone che la fattura deve recare l’indicazione, tra l’altro, della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto di scambio; analogamente, l’articolo 226 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto stabilisce, tra l’altro, che nelle fatture emesse sono obbligatorie ai fini dell’Iva l’indicazione della quantità e della natura dei beni ceduti o l’entità e la natura dei servizi resi, nonché la data in cui è effettuata o ultimata la cessione di beni o la prestazione di servizi o la data in cui è corrisposto l’acconto, sempreché tale data sia determinata e diversa dalla data di emissione della fattura.
Come si può ben comprendere, quindi, tanto per la normativa interna quanto per quella comunitaria, le fatture devono recare una descrizione dettagliata dei beni e dei servizi che formano oggetto dell’operazione rappresentata.
La giurisprudenza di legittimità si è ormai ampiamente consolidata nel tempo, stabilendo che, sia ai fini della deduzione dei costi in tema di imposte dirette sia ai fini della detrazione Iva, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell’impresa solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e di contenuto prescritti dall’articolo 21 del decreto Iva e idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate. L’irregolarità della fattura (per genericità della descrizione) fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto ivi rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo (cfr, tra le tante, Cassazione numeri 13806/2026, 2929/2026 e 3225/2025).
Con la sentenza n. 29290/2018, la Cassazione ha stabilito che, ai fini della detrazione Iva, le fatture per prestazioni di servizi - fra le quali rientrano pacificamente le obbligazioni dedotte in un rapporto di appalto - devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati, come previsto dall’articolo 226, punti 6 e 7, della direttiva 2006/112/Ce.
Pertanto, una fattura con riferimenti vaghi nel contenuto e indefiniti nella cronologia delle prestazioni non meglio identificate è irregolare, non consentendo di individuare l’oggetto della fatturazione e disattendendo le finalità di trasparenza e conoscibilità di cui all’articolo 21 del decreto Iva, funzionali ai controlli dell’Amministrazione finanziaria (cfr Cassazione numeri 9912/2020 e 14296/2021).
Depone in tal senso anche la pronuncia odierna – ordinanza n. 11911/2026 - con cui la suprema Corte ha esaminato il caso di una Srl, che aveva ricevuto delle fatture relative a prestazioni di servizi emesse da un’altra società di proprietà dei due fratelli del legale rappresentante della stessa Srl. La descrizione delle fatture recava le seguenti generiche descrizioni: “ultimazione lavori come da contratto di appalto” o “saldo lavori come da contratto di appalto”.
L’ufficio aveva recuperato a tassazione, ritenendoli indeducibili, i costi esposti nelle fatture, poiché si trattava di documenti con descrizione generica, senza indicazione di natura, qualità e quantità dei servizi oggetto di fatturazione, e il contratto di appalto a cui si riferivano non recava modalità e termini utilizzati per la quantificazione del costo dei servizi fatturati, indicando soltanto genericamente - a corpo - l’importo complessivo dell’appalto.
I giudici di merito confermavano la ripresa del Fisco, poiché nelle fatture mancava l’indicazione della natura, qualità e quantità dei servizi oggetto di fatturazione, e la società non aveva prodotto, né in sede di verifica né successivamente, documenti contabili e/o fiscali atti a fornire la descrizione dei lavori che si assumevano effettuati, quali stati di avanzamento lavori, materiale fornito, distinte riepilogative delle prestazioni rese.
La suprema Corte, richiamando i suoi consolidati principi in materia, espressi anche con gli arresti già sopra menzionati, ha confermato la decisione di merito, stante la genericità delle fatture rilevata dall’ufficio e l’assenza di documentazione probatoria successiva idonea a “supplire” la genericità delle descrizioni delle fatture.
In effetti, in passato i giudici di piazza Cavour hanno stabilito che è comunque concesso al contribuente, al fine di evitare che l’indeducibilità colpisca le fatture generiche, fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture (cfr Cassazione n. 19903/2021), così da sopperire probatoriamente alla genericità descrittiva dei documenti (cfr Cassazione n. 14858/2018).
Ai fini della documentazione integrativa esibita successivamente è necessario, però, che si tratti di elementi probatori, non essendo sufficiente la semplice produzione di documenti di spesa, atteso che essi non provano la sussistenza del requisito dell’inerenza all’attività di impresa (cfr Cassazione nn. 2548/2018 e 21446/2014), né l’esibizione del relativo contratto non registrato, se da esso non è comunque possibile risalire a quali prestazioni siano in concreto state rese dall’emittente della fattura contestata (cfr Cassazione nn. 9073/2021 e 12081/2024).
Tornando alla pronuncia in commento, a nulla è valsa, infine, l’eccezione sollevata dalla Srl, per cui si sarebbe trattato di un appalto a corpo e non a misura, come a dire che sarebbe stato sufficiente il prezzo complessivamente convenuto nel contratto di appalto per legittimare la deduzione del costo. Anche questa doglianza è stata disattesa dalla suprema Corte, che ha distinto il piano della forma giuridica del contratto - nel caso concreto, a corpo - che nessuno aveva contestato, da quello degli obblighi informativi inerenti alla descrizione delle fatture, che, come detto, devono consentire l’individuazione delle prestazioni rese.
25.05.2026
[Fonte: https://www.fiscooggi.it/portale/-/fatture-generiche-indeducibili-anche-con-appalto-a-corpo

