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IMPIANTO FOTOVOLTAICO: SPESE DETRAIBILI AL 50%

Se i contribuenti non sono riusciti a fruire del Superbonus 110% o del 70% nel 2024, possono comunque considerare l’installazione del fotovoltaico come un intervento detraibile al 50%, ex art. 16-bis del TUIR, comma 1 lett. h).

Si tratta di lavori, su singole unità immobiliari e su parti comuni, finalizzati al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Le tipologie di opere ammesse ai benefici fiscali possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette.

Per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, è necessario acquisire un’idonea documentazione (come, ad esempio, la scheda tecnica del produttore) attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (circolare 24 febbraio 1998, n. 57, punto 3.4).

L’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia comporta automaticamente la riduzione della prestazione energetica degli edifici e pertanto non è necessario acquisire alcuna documentazione per provare il conseguimento dei risparmi energetici.

Per tali interventi, la detrazione:

  • è cumulabile con il meccanismo dello scambio sul posto e del ritiro dedicato, a condizione che l’impianto installato sia posto direttamente al servizio dell’abitazione;
  • non è cumulabile con la tariffa incentivante (art. 9, comma 4, del d.m. 19 febbraio 2007 e circolare 19 luglio 2007, n. 46/E, paragrafo 5);
  • è comunque esclusa qualora la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale come, ad esempio, nell’ipotesi di impianto con potenza superiore a 20 kW e di impianto con potenza non superiore a 20 kW che non sia posto a servizio dell’abitazione (Risoluzione 2 aprile 2013, n. 22/E).

L’installazione del sistema di accumulo su un impianto dà diritto alla detrazione sia nel caso in cui tale installazione sia contestuale che successiva a quella dell’impianto fotovoltaico, configurandosi, in dette ipotesi, il sistema di accumulo come un elemento funzionalmente collegato all’impianto fotovoltaico stesso. L’installazione successiva del sistema di accumulo non dà diritto alla detrazione nel caso in cui l’impianto fotovoltaico non sia stato ammesso alla detrazione in quanto oggetto di tariffe incentivanti.

[Fonte: MySolution 17.09.2024]