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RESPONSABILITA’ DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ VERSO I CREDITORI SOCIALI ai sensi del comma 6 dell’art.2476 Codice Civile

Domanda: (art.2476 C.C., comma 6) “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.”

Considerando il contenuto normativo suddetto, si chiede di:  

1) indicare esempi concreti di “inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”

2) indicare esempi concreti di azioni idonee per non incorrere in tale inosservanza da parte degli amministratori

3) indicare, nonostante l’adozione di azioni idonee per non incorrere in tale inosservanza, quali possono essere i rischi per gli amministratori in caso in cui il patrimonio sociale non fosse sufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali

Risposta: contenuta nel documento pubblicato nel sito e raggiungibile dal link https://www.studio-santi.it/media/338/RESP.AMM.RI.pdf