P.E.C.: DAL 1° GENNAIO 2025 OBBLIGO ESTESO ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA'
P.E.C.: DAL 1° GENNAIO 2025 OBBLIGO ESTESO ANCHE AGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA' - MOLTE LE CRITICITA' DA RISOLVERE MA ANCORA DAL MINISTERO NESSUN CHIARIMENTO
A decorrere dal 1° gennaio 2025 è scattato l'obbligo, per gli "amministratori di imprese costituite in forma societaria", di possedere un domicilio digitale / indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), a seguito del disposto di cui al comma 860 della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), che ha apportato modifiche all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Già previsto da norme precedenti (art. 16, comma 6, D.L. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009), per le imprese individuali (art. 5, comma 2, D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012) che presentano una domanda di prima iscrizione al Registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane e per le società, tale obbligo viene ora esteso anche agli “amministratori di imprese costituite in forma societaria”.
Naturalmente dovrà essere personale e quindi diversa da quella adottata per la società.
Come era ampiamente prevedibile, alcune Camere di Commercio hanno iniziato ad applicare rigidamente la norma bloccando le domande di iscrizione presentate al Registro delle imprese - a decorrere dal 1° gennaio 2025 - da parte di società i cui amministratori sono privi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), appellandosi anche al disposto di cui al comma 6-bis del citato D.L. n. 185/2008, che peraltro non è stato modificato dalla legge di bilancio 2025.
La Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza, Lodi ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale il seguente messaggio (https://www.milomb.camcom.it/obbligo-di-iscrivere-il-domicilio-digitale-degli-amministratori-delle-societa):
"In sede di prima applicazione, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, si ritiene obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori nelle domande inviate a far data dall'1/1/2025 relative a:
- iscrizione della nomina unitamente all’atto costitutivo di società di capitali;
- iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone.
La domanda di iscrizione relativa a uno degli adempimenti illustrati, carente dell’indicazione del domicilio digitale degli amministratori, comporta la sospensione della pratica per permetterne la regolarizzazione ed evitare in tal modo il rifiuto di iscrizione.
Quanto sopra viene comunicato con riserva di fornire eventuali ed ulteriori chiarimenti, tenendo conto delle indicazioni che saranno fornite da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy".
Che la posta elettronica certificata richiesta per gli amministratori di società non servisse a nulla e ostacolasse la prassi professionale era ampiamente prevedibile, soprattutto in considerazione della possibilità, sempre esistita, che ogni amministratore potesse eleggere il proprio domicilio digitale presso il domicilio digitale della società presso la quale ricopre la carica.
Come è stato fatto rilevare, questa nuova normativa, oltre alle società con consigli di amministrazione costituiti di un consistente numero di componenti, creerà problemi soprattutto agli amministratori di società estere, i quali, oltre a non conoscere la posta elettronica certificata (ancora pressochè sconosciuta nei loro paesi di origine), non ne vedono la valenza giuridica.
Nonostante le problematiche che sono nate a seguito dell'introduzione di questa nuova "insensata" normativa, il Ministero non si è ancora pronunciato.
Fonte: https://t.me/tuttocamere/6865
16 gennaio 2025.